Sospensione condizionale della pena e adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato.
Cass. pen., Sez. II, Sent. 18 giugno 2021 (ud. 22 aprile 2021), n. 24112
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.