Rito abbreviato e sospensione del procedimento con messa alla prova

Cassazione Penale, Sez. II, Sent. 5837/2022

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.