Ricettazione: omessa o inattendibile indicazione di provenienza della cosa ricevuta

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 14/10/2022) 02/11/2022, n. 41289

“ferma la sufficienza, ai fini della prova dell’elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l’onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall’accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell’indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.”