Le intercettazioni: procedure di esecuzione

Le parti indicano così le conversazioni da acquisire ed il GIP ne dispone l’acquisizione, salvo che siano inutilizzabili o manifestamente irrilevanti.

Perchè si possa attivare il complesso meccanismo delle intercettazioni è necessaria l’azione congiunta del Pubblico Ministero e del Giudice per le Indagini Preliminari. Il PM infatti, dà il via alla procedura richiedendo al GIP l’autorizzazione a disporre le necessarie operazioni inviandogli la documentazione da cui emerge la sussistenza dei presupposti occorenti; quest’ultimo provvede quindi sulla richiesta con decreto motivato. Da questo momento in poi è il Pubblico Ministero che gestisce le operazioni e ne stabilisce le modalità: lo fa mediante un decreto che ne indica la durata, che non può superare i 15 giorni, ma prorogabile di altri 15 giorni con decreto motivato del GIP. La proroga è subordinata al permanere dei presupposti di cui all’art. 267 c 1 c.p.p. Inoltre qualora vengano disposte intercettazioni per reati di criminalità organizzata, la durata delle operazioni non può essere superiore a 40 giorni, prorogabili dal giudice per ulteriori periodi di 20 giorni, sempre con decreto motivato.
Per quanto concerne le modalità operative, la Procura della Repubblica deve servirsi esclusivamente dei propri impianti e solo ove questi siano “insufficienti o inidonei” e “sussistano eccezionali ragioni di urgenza”, con un provvedimento motivato il PM può disporre l’utilizzo di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
Ove si tratti di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, può essere disposto dal Pubblico Ministero che le operazioni vengano svolte impiegando impianti privati.
Sempre per quanto concerne eventuali casi di urgenza, quando un ritardo nelle operazioni possa, sulla base di fondati motivi, recare un grave pregiudizio alle indagini, è previsto che sia il Pubblico Ministero a dare il via alle intercettazioni con decreto motivato. Tale decreto dovrà essere comunicato immediatamente e comunue non oltre ventiquattro ore al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale entro quarantott’ore deciderà con decreto motivato se convalidare o meno il provvedimento. Qualora non intervenga la convalida, l’intercettazione deve essere interrotta e i suoi risultati sono inutilizzabili.
L’articolo 268 c.p.p. affronta il nocciolo operativo della procedura di esecuzione delle intercettazioni.
Il primo comma stabilisce che le comunicazioni intercettate vengano registrate e che venga redatto verbale delle operazioni, inoltre il contenuto delle comunicazioni è trascritto sommariamente e forma il cosiddetto “brogliaccio d’ascolto”, che può essere utilizzato durante lo svolgimento delle indagini preliminari, come elemento per richiedere misure cautelari.
La Corte Costituzionale ha stabilito che il difensore dell’indagato ha il diritto di avere la trasposizione su nastro magnetico delle comunicazioni intercettate ed utilizzate per ottenere l’adozione di una misura cautelere, anche nel caso in cui non siano state depositate.
I verbali e le registrazioni vengono poi immediatamente trasmessi al Pubblico Ministero ed entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni sono inviati alla segreteria. Tale ultimo passaggio può essere rinviato ad un momento successivo, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, che si risolve nel pericolo di inquinamento delle prove. Nella maggioranza dei casi il deposito in segreteria avviene al momento dell’avviso di conclusione delle indagini prelimiari.
Dopo il deposito, i difensori vengono avvisati della possibilità di ascoltare le registrazioni ed esaminare gli atti.
Le parti indicano così le conversazioni da acquisire ed il GIP ne dispone l’acquisizione, salvo che siano inutilizzabili o manifestamente irrilevanti. Di fatto in questo passaggio il giudice ha uno scarso potere di vaglio, in quanto sono poche le conversazioni che possono essere stralciate d’ufficio.
Allo stralcio hanno diritto di partecipare, con un preavviso dato almeno ventiquattr’ore prima, sia il Pubblico Ministero che i difensori.
Ultimo passaggio necessario è la trascrizione integrale, disposta dal giudice, delle registrazioni, ovvero la “stampa in forma intelleggibile” dei contenuti dei flussi di comunicazione informatica o telematica. Queste operazioni vengono effettuate osservando le garanzie previste per l’espletamento delle perizie.
I difensori possono infine estrarre copia delle trascrizioni o far trasporre le registrazioni su nastro magnetico.
Questo per quanto riguarda la complessa ed articolata procedura che consente di effettuare intercettazioni di comunicazioni osservando tutte le garanzie necessarie per un’operazione così delicata ed invasiva della privacy.