Istigazione alla pedofilia

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 18 giugno 2021, n. 23943.

L’avvertenza sulla necessità di punire i pedofili non esclude il dolo di istigazione a pratiche di pedofilia: l’imputato, nella rete internet, su un dominio pubblicamente accessibile, ha pubblicato sotto un nickname un racconto a contenuto erotico e pedofilo nel quale era contenuta una minuziosa descrizione di rapporti sessuali incestuosi tra il padre e la figlia minore, di anni nove. Il racconto era preceduto dalla seguente avvertenza: ““l’autore non condona in alcun modo le molestie su minori e crede fermamente che esse vadano punite dalla legge nella maniera più severa”. La Corte di Cassazione si è pronunciata stabilendo che il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia costituisce un reato di pericolo concreto che richiede, per la sua configurazione, un comportamento concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti. Il reato in esame, inoltre, non presuppone il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta sia dotata di una forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi esaltati. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che basti far precedere la pubblicazione del racconto pedofilo da una generica avvertenza sulla necessità di punire tali comportamenti per escludere la sussistenza del dolo del reato. In realtà, proprio il tenore di tale avvertenza dimostra la piena consapevolezza e volontà del fatto-reato.