Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Il decreto legge 48/2025 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“ c.d. decreto sicurezza), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2025 ed entrato in vigore dal giorno successivo, ha introdotto nell’ordinamento italiano una serie di disposizioni già presenti in un disegno di legge in precedenza presentato al Parlamento (d.d.l. 1660 C. e S. 1236), testo che tuttavia non è mai stato trasfuso in legge, modificando il sistema della giustizia penale.

In particolare, il predetto testo normativo ha introdotto la nuova fattispecie di reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. La disposizione introdotta all’articolo 634 bis c.p. delinea una fattispecie in apparenza nuova ma che, in realtà, può sollevare diversi dubbi in merito all’effettivo rinnovamento del codice, potendo essere anche considerata come un esempio di c.d. populismo penale.

La menzionata fattispecie delinea un reato commesso da chi occupa o detiene un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze senza titolo, così come a chi impedisce il rientro nell’immobile di chi ne sia proprietario o ne abbia diritto. Al fine di configurare reato, le predette condotte devono estrinsecarsi per mezzo di violenza o minaccia. L’articolo 634 bis c.p. prevede una cornice edittale da due a sette anni di reclusione, in tal modo rendendo la fattispecie compatibile con l’arresto facoltativo in flagranza e con il fermo. Al quarto e quinto comma il legislatore ha specificato la procedibilità a querela della persona offesa – in mancanza di diversi riferimenti, da sporgere entro tre mesi dalla conoscenza del fatto – fermo restando la procedibilità d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace per età o per infermità.

Il comma primo delinea, inoltre, la punibilità di chiunque con artifici o raggiri si appropria o cede l’immobile destinato a domicilio o pertinenza altrui.

Il reato di nuovo conio è di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ex art. 33 ter co. 2 c.p.p.

Del tutto particolare e di difficile interpretazione pare il comma secondo, che punisce “chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione” laddove non sembra di facile intuizione comprendere chi possano essere quei soggetti che, al di fuori del concorso nel reato, si intromettano o cooperino nell’occupazione dell’immobile, vieppiù dovendosi considerare il reato in esame quale fattispecie permanente1.

Come sottolineato dal disegno di legge n. 2355 del 2025, presentato alla Camera dei Deputati per la conversione del d.l. 48/2025, l’introduzione della nuova fattispecie è determinata dalla volontà di potenziare gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive d’immobile, sin d’ora punite a titolo di illecito civile o ex art. 633 c.p.2 Dallo studio del dossier presentato alla Camera, inoltre, si evince come la nuova disposizione abbia già recepito alcune migliorie rispetto al precedente d.d.l. disponendo la punibilità della condotta di cui al comma secondo dell’art. 634 bis c.p. unicamente in riferimento agli immobili destinati a domicilio altrui e, in tal modo, facendo propria la lacuna evidenziata dalle Commissioni riunite I e II del Senato. Nonostante ciò, si evidenzia ulteriormente che “la disposizione fa riferimento alle pertinenze dell’immobile solo con riguardo alla condotta di cui al primo comma del nuovo articolo 634-bis c.p., nulla disponendo in merito alla cooperazione nell’occupazione dell’immobile, di cui al secondo comma del medesimo articolo, o alla causa di non punibilità prevista dal terzo comma.”.3

La disposizione in esame non pare altro se non fattispecie speciale rispetto a quella prevista ex artt. 633 e 634 c.p. In particolare quest’ultima punisce – con pene sensibilmente inferiori – chiunque rechi turbamento al pacifico possesso di cose immobili. Il carattere di specialità della norma introdotta con il d.l. 48/2025 deve essere riscontrato, quindi, dalla destinazione dell’immobile a domicilio o pertinenza di esso. Inoltre, l’art. 634 bis c.p. si riferisce ad una condotta che può essere connotata da violenza, dovendosi intendere sia su cose che su persone, in mancanza di specificazione diversa mentre la turbativa violenta del possesso di cose immobili si riferisce unicamente alla violenza contro la persona oltre, in ogni caso, alla minaccia. Il regime di procedibilità non muta rispetto a quanto rilevato in precedenza.

E’ possibile ritenere la norma in esame quale fattispecie speciale anche rispetto a quanto già previsto ex art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) che punisce, laddove vi sia corretta presentazione di querela, “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. La predetta fattispecie, inoltre, ha visto emergere due distinte questioni giuridiche che sono state applicate e risolte dalla giurisprudenza in merito alla possibile sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 c.p., nonché al rapporto tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 26 l. 513/1977. In entrambi i casi le problematiche si sono riscontrate in materia di edilizia pubblica residenziale. Per quanto riguarda il rapporto tra quanto previsto e punito penalmente rispetto alla fattispecie amministrativa, deve rilevarsi come quest’ultima punisca sia il conduttore di alloggio popolare che lo cede a terzi (ed il fruitore) sia chiunque occupi un alloggio senza le autorizzazioni necessarie e previste dalla legge. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non vi sia alcun rapporto di specialità, poiché la norma penale deve essere intesa quale tutela tra il possessore dell’immobile ed il bene indipendentemente dall’arbitrarietà delle condotte poste in essere dal reo (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 38801/2008)4. In riferimento alla possibile sussistenza della scriminante dello stato di necessità, invece, questa è stata ritenuta riconoscibile – ad esplicita tutela del diritto di abitazione quale diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 2 Costituzione – laddove ricorrano i requisiti dell’assoluta necessità della condotta ed inevitabilità del pericolo (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 28115/2012) e l’occupazione stessa deve essere meramente temporanea (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 35024/2019)5, ribadendo altresì che il mero stato di indigenza di un soggetto non può essere di per sé idoneo a ritenere configurato lo stato di necessità (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 30890/2014)6 L’art. 633 c.p., infine, necessita della sussistenza del dolo specifico – la finalità di ottenere profitto – quale elemento soggettivo necessario alla configurazione del reato, diversamente dalla nuova fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

Le modifiche introdotte dal d.l. 48/2025 in merito alla nuova fattispecie di reato hanno altresì modificato il dettato di cui all’articolo 639 bis c.p. Quest’ultima disposizione, introdotta con la legge 689/1981 per rendere perseguibili d’ufficio i reati di cui agli artt. 631,632,633,636 c.p. nel caso in cui il bene oggetto del reato fossero acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico7, viene in oggi estesa anche al reato di cui all’art. 634 bis c.p.

In ultimo, è necessario analizzare il procedimento introdotto con il c.d. Decreto sicurezza e diretto alla reintegrazione nel possesso dell’immobile. L’art. 321 bis c.p.p. dispone due distinte modalità, operate dal Pubblico Ministero o, in prima battuta, dalla Polizia Giudiziaria. Partendo da quest’ultima eventualità, gli ufficiali di P.G. Potranno ordinare all’occupante dell’immobile l’immediato rilascio, laddove sussistano alcuni requisiti: 1) l’immobile deve essere l’unica abitazione effettiva del denunciante; 2) deve essere sporta denuncia per il reato p. e p. ex art. 634 bis c.p.; 3) devono essere stati effettuati degli accertamenti, da parte della P.G., tali da fondare la percezione dell’arbitrarietà dell’occupazione immobiliare. Laddove l’occupante rifiuti l’allontanamento, questo può avvenire coattivamente, previa autorizzazione scritta od orale (e successivamente confermata per iscritto) del Pubblico Ministero. Nel termine di quarantotto ore il Pubblico Ministero dovrà ricevere il verbale delle operazioni svolte e richiedere al Giudice competente la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione del possesso, laddove non ritenga di dover disporre la restituzione dell’immobile al soggetto allontanato. I predetti termini hanno natura perentoria, così come il termine di dieci giorni entro il quale il Giudice dovrà emettere l’ordinanza di convalida, pena la perdita di efficacia della reintegrazione nel possesso dell’immobile. L’occupante allontanato ha diritto a ricevere copia dell’ordinanza e del decreto, così come del verbale redatto dalla P.G. La medesima reintegrazione potrà essere chiesta anche direttamente dal Pubblico Ministero – indipendentemente, quindi, dall’attività della Polizia Giudiziaria e dalla qualità dell’immobile come unica abitazione del denunciante – e sulla stessa il Giudice competente disporrà con decreto motivato.

Particolare attenzione deve essere posta sul termine “denunciante” utilizzato dal legislatore. Invero, sarà compito della giurisprudenza stabilire se si tratti di un uso improprio del termine per indicare il soggetto che sporge querela – essendo, il reato di cui all’art. 634 bis c.p., normalmente procedibile a querela di parte – ovvero se un soggetto che ha subito la spoliazione del proprio immobile potrà unicamente denunciare il fatto al fine della reimmissione nel possesso, senza l’apertura di un procedimento penale. Tale circostanza, tuttavia, pur essendo confacente alla lettera della fattispecie, a parere di chi scrive non pare poter trovare particolare credibilità.

La questione che si può porre, a seguito della disamina delle nuove disposizioni introdotte è se le stesse siano frutto di un concreto ed effettivo bisogno sociale o se debbano essere interpretate come uno dei tanti esempi di c.d. populismo penale che sempre più si possono ravvisare nelle legislazioni odierne.

Il populismo penale, infatti, deve essere considerato un fenomeno ormai invalso nella società, a seguito del quale le fattispecie vengono coniate dal legislatore per recepire, nell’immediato, istanze popolari e sociali. In particolare, il fenomeno del populismo penale si può osservare sotto tre distinte prospettive: l’utilizzo della tecnica del glamourization, ossia l’utilizzo di stereotipi e la spettacolarizzazione di quanto legato alla giustizia penale; la destatisticalisation, ossia la mistificazione dei dati e, infine, le restorative and reparative penalties, ossia lo spostamento del focus legislativo dal fine rieducativo della pena ad una diversa idea di giustizia destinata alla società8. Tale fenomeno e, in particolare, l’idea di rimodellare il diritto partendo da una finalità repressiva piuttosto che rieducativa, può essere sussunto in quello che è già stato definito da Luigi Ferrajoli come “il problema dello scopo del diritto penale”9, in tal senso dovendosi rideterminare la considerazione giuridica come strettamente collegata a quella sociale e, in ragione delle politiche attuate, una decisa virata del legislatore verso un sistema penale idoneo non tanto a favorire la tutela dei beni giuridici in astratto tutelati dalle norme, piuttosto a varare disposizioni che – almeno fino alla propria evoluzione ed attuazione nel diritto vivente, che ne potrà meglio esprimere ed accentuare determinate caratteristiche piuttosto che altre – svolgono il compito di tutelare l’ordine giuridico così come già esistente, senza in alcun modo preoccuparsi degli aspetti relativi ai singoli individui raggiunti dalla giustizia penale.

In tal senso, si può rilevare come i casi che verranno portati all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e sussunti nella nuova fattispecie ex art. 634 bis c.p. nella maggior parte dei casi già avrebbero costituito illecito punibile penalmente ex art. 633 c.p., pertanto le uniche forme di novità (fermo restando l’ampiamento della cornice edittale) possono essere rinvenute nel procedimento disciplinato ex art. 321 bis c.p.p. La fattispecie delittuosa, quindi, ben può essere foriera di una politica criminale forgiata sulla mancanza di timore nel generare una ipertrofia del diritto penale già in essere. Tale ipertrofia, ormai, è spesso oggetto di un ridimensionamento tramite l’utilizzo dello strumento della procedibilità a querela, nonostante la natura di quest’ultimo ad essere eccezione alla regola della perseguibilità d’ufficio. Nel caso di specie il timore è che – almeno dal punto di vista del diritto penale sostanziale – il medesimo obiettivo che la nuova fattispecie ex art. 634 bis c.p. sembra volersi porre avrebbe ben potuto essere raggiunto attraverso una modifica alle fattispecie penali già esistenti.

Il nuovo testo, in ogni caso, ha il merito di seguire il dettato di cui all’articolo 3 bis c.p., ossia di quel principio della riserva di codice che – pur non essendo stato inserito direttamente nella Carta Costituzionale – si rende necessario per far sì che non vi siano insiemi ed universi di disposizioni penali del tutto slegate dal codice, inteso quale testo cardine del sistema penale stesso.

Avv. Giovanni Cordone

1M. Pelissero, A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici in www.sistemapenale.it, 27.03.2024.

2 Disegno di legge 2355 del 2025 – Camera dei Deputati – Pag. 52

3 Dossier XIX legislatura – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario D.L. 48/2025 – A.C. 2355, 16 aprile 2025, pp. 75-77.

4Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma della L.n. 689 del 1981,art. 9, tra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e l’illecito amministrativo previsto dalla L.n. 513 del 1977, art. 26, comma 4, che sanziona l’occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l’inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall’arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l’evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari” (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 38801/2008).

5attraverso l’occupazione abusiva di un edificio di edilizia popolare non è possibile ovviare in maniera duratura all’impossibilità di procurarsi un alloggio.” (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 35024/2019).

6Il mero stato di indigenza della ricorrente desumibile dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dalla composizione del nucleo familiare della stessa (marito e due figli minori) in assenza di ulteriori concrete allegazioni volte a provare la sussistenza di quelle condizioni di assoluta necessità della condotta e di inevitabilità del pericolo non consentono di ritenere la sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 c.p.” (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 30890/2014) .

7 La medesima legge 689/1981 è stata proprio la stessa con la quale si è modificato il regime di procedibilità delle fattispecie indicate, rendendo necessaria la valida proposizione di querela.

8S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, Populismo penale: una prospettiva italiana, CEDAM, Milano, 2020², pp. 15 ss.

9L. Ferrajoli, Il paradigma garantista, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 109 ss.