Discrimine tra ingiuria e diffamazione quando l’offesa è rivolta via email o in videoconferenza.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 8 aprile 2021 (ud. 4 marzo 2021), n. 13252

La Corte di Cassazione ha chiarito le condizioni di applicabilità del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) o di ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzato dal D. Lgs. n. 7/2016), nei casi in cui la condotta offensiva sia commessa attraverso comunicazioni elettroniche scritte (email) o orali (videoconferenze). Anzitutto, la Corte ha ricostruito in generale la riconducibilità della condotta all’una o all’altra fattispecie:
Il carattere dirimente del concetto di presenza, ancorché virtuale, dell’offeso, impone di “ricostruire sempre l’accaduto, caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione ‘a distanza’ (o ‘da remoto’), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). (…) Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente ‘presenti’ (in accezione estesa alla presenza ‘virtuale’ o ‘da remoto’), ricorreranno i presupposti della diffamazione”.

Con specifico riguardo alle comunicazioni via email, il Collegio ha rilevato che esse “non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti”. Per conseguenza, nel caso “di invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all’offeso sia ad altre persone (almeno due), è ravvisabile il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. (…). In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento di legittimità, secondo cui l’invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l’offeso