Articolo 570 co. 2 c.p. e maggiore età
Cass. Pen., Sez. VI, n. 28612 del 20.07.2022 (udienza del 05.04.2022)
“Dalla struttura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570 c.p., comma 2, […] si evince che il reato è integrato dalla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.
Al contrario, è fuori dallo spettro applicativo della norma la mancata corresponsione delle necessarie provvidenze in favore dei figli maggiorenni che non siano inabili al lavoro, ossia portatori di una totale e permanente inabilità lavorativa, anche se studenti. Ciò perchè l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto delle obbligazioni previste dalla legge civile.”
La decorrenza del termine di prescrizione del reato ha inizio dalla cessazione della permanenza, alla maggiore età dell’avente diritto.