Articolo 162 ter c.p.: offerta reale e vaglia postale
L’articolo 162 ter c.p. disciplina l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie da parte dell’imputato ed è stato introdotto dal legislatore penale quale strumento deflativo del carico giudiziario, applicabile nei casi in cui venga contestato all’imputato una fattispecie penale perseguibile a querela soggetta a remissione.
Il testo della disposizione stabilisce che tale rimedio è possibile laddove vi sia stata riparazione integrale del danno da parte del reo e che tale riparazione deve essere esperita entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. Il risarcimento può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
La maggiore difficoltà avvertita da chi esercita il diritto è stata quella di comprendere cosa dovesse intendersi per offerta reale ex artt. 1208 e seguenti e, in particolare, se si potesse utilizzare o meno lo strumento del vaglia postale. Il vaglia, infatti, risulta indubbiamente un metodo piuttosto semplice e maggiormente azionabile, tuttavia non sarebbe al pari di una offerta fatta da un ufficiale pubblico (art. 1208 c.c.) e, perciò, esporrebbe al rischio di inidoneità dello strumento rispetto alla causa di estinzione del reato in esame.
Oggi il timore di utilizzo del vaglia postale può ritenersi, se non del tutto venuto meno, affievolito. La Corte di Appello di Venezia, infatti, ha rilevato che l’utilizzo del vaglia debba essere ricompreso nella offerta reale, poiché l’articolo 162 ter c.p. fa riferimento alla disciplina codicistica ex art. 1208 c.c. e seguenti e, perciò, anche all’articolo 1214 c.p., che si riferisce all’offerta nelle forme d’uso. Pertanto, l’offerta del vaglia postale di cui venga data notizia alla persona offesa con raccomandata deve essere ritenuto idoneo, poiché presuppone la conoscenza da parte della persona offesa e la certezza del quantum versato (Corte di Appello di Venezia, sent. n. 4973/23).
La predetta pronuncia sta riscuotendo comprensibile apprezzamento nelle aule di Giustizia, venendo citata da commentatori e Tribunali (si veda, ad esempio, Tribunale Vicenza, Sentenza, 10/05/2025, n. 559 “L’offerta mediante vaglia postale, della cui emissione sia data notizia alla vittima a mezzo raccomandata o pec, va considerata eseguita in una forma d’uso e seria, in quanto presuppone il versamento della somma portata dal titolo, analogamente all’assegno circolare, e fornisce certezza sulla conoscenza di ciò da parte della persona offesa (irrilevante rimanendo la mancata riscossione del vaglia postale da parte della persona offesa stessa). Invero, il vaglia postale, al pari dell’assegno circolare, prevedendo necessariamente a monte l’avvenuto versamento della somma di denaro da parte del disponente, una volta messo nella disponibilità della persona offesa, integra i requisiti di effettività e concretezza dell’offerta risarcitoria.”).
Avv. Giovanni Cordone