Licenziamento per giusta causa a seguito di reati commessi in precedenza
Trib. Taranto, Sez. Lavoro, sent. del 28.06.2023
“il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. può ritenersi legittimo solo ove la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile sia tale da far venir meno l’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro e, comunque, rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (c.d. extrema ratio).
[…]non può ignorarsi, ai fini dell’attuale perdurare della giusta causa giustificativa del licenziamento, l’elemento temporale, il lungo tempo trascorso fra la commissione dei fatti […] e il comportamento/condotta positivi e corretti nell’adempimento delle proprie mansioni e nel suo inserimento sociale in generale […]”